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Decreto Cura Italia - Sintesi misure a sostegno dello Sport

01/06/2020 ]

08.04.2020 FAQ dal sito Sport e Salute

🔹Nel mese di marzo ho svolto alcune ore di lezione nella prima settimana quando l’impianto dove lavoravo era ancora aperto; pertanto ho percepito un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito “altro” reddito per il mese di marzo 2020, posso presentare richiesta di contributo?
Sì, perché il reddito che hai percepito per la collaborazione prestata non rientra nella nozione di “altro reddito”. La dizione “altro reddito” fa riferimento al reddito da lavoro, autonomo o subordinato mentre i redditi ex art. 67, lettera m) del TUIR non sono redditi da lavoro ma redditi diversi.

🔹Ho un contratto di collaborazione in forma di stage posso richiedere l’indennità?
Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

🔹 Ho fatto per errore domanda all’INPS, devo rinunciare?
Sì, le indennità di cui agli art. 96 e 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non sono tra esse cumulabili. Per presentare domanda a Sport e Salute devi aver prima rinunciato alla domanda fatta all’INPS.

🔸Compatibilità con servizio civile nazionale
Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

🔸 Compatibilità con cassa integrazione
No, l'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.

🔸Non ho un IBAN, posso usare quello di……
No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari.

🔻Posso fare la domanda per mia mamma/cugina/fidanzata?
Sì, purché la domanda sia fatta in nome dell'avente diritto e che i dati richiesti (IBAN compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.

🔻 Ho un altro lavoro molto marginale per cui a marzo non ho percepito stipendio. Posso fare domanda?
Sì, tra i requisiti per richiedere l'indennità vi è quello di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo.

 

🔹 Presidente o vicepresidente di associazione posso prendere bonus?
Sì, lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti di legge.

🔸A marzo ho ricevuto un rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso fare domanda?
Sì, non devi aver percepito altro reddito per il mese di marzo 2020.

🔹A marzo non ho percepito nulla, ma avrò un lavoro part time nei mesi successivi, sono escluso?
No, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito la relativa retribuzione per il mese di marzo 2020.

🔸Non ho contratto e il mese di febbraio non me lo hanno pagato, posso dare cedolino gennaio 2020?
No, il DM del 6 aprile 2020 richiede tra i documenti da allegare alla domanda, tra gli altri, copia del contratto di collaborazione (o lettera di incarico) o in assenza, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

🔹Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?
No, l’indennità è prevista per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo.

🔸Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD, devo presentare domanda indicando tutte le collaborazioni o è sufficiente indicarne una sola?
È sufficiente indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del CONI.

 

‼️ Altre domande molto frequenti ‼️sa si intende per compenso previsto dal contratto?
Si intende il compenso totale previsto per tutta la durata del contratto. Laddove non sia possibile indicarlo, si fará riferimento al compenso orario o mensile previsto in contratto (es. digitando 20,00 per quello orario).

◾️ Non sono tesserato, posso presentare domanda?
Si, sarà sufficiente - al momento della compilazione del relativo campo nella scheda dati- selezionare il campo "non tesserato".

◻️ Ho selezionato il campo in cui ho dichiarato di essere tesserato, quale numero di tessera devo mettere, quello mio o quello della ASD?
Il tuo.
Se avessi sbagliato, e non fossi tesserato, puoi sempre selezionare il campo "non tesserato".

◾️L'indennitá é cumulabile con la NASPI?
No, essendo l’indennità NASpI sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

 

 IMPORTANTE

🔶 Chi ha commesso errori in sede di compilazione della domanda, con riferimento alle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, può mandare una mail all'indirizzo collaboratorisportivi@sportesalute.eu, indicando nell'oggetto "Errore Autodichiarazione". 
🔷 Le dichiarazioni verranno tutte esaminate in fase di istruttoria.

 

🔴 Il testo della mail deve contenere la descrizione dell'errore, l'indicazione del campo compilato erroneamente e la realtà dei fatti (esempio: ho dichiarato di non avere percepito altro reddito per il mese di marzo 2020 e invece mi sono accorto che mi avevano pagato un lavoro svolto dal 10 al 25 marzo)

 

07.04.2020

Guida alla presentazione delle domande di indennità

🔴Dalle ore 14 di martedì 7 aprile invia un SMS al numero 339.9940875 con il tuo Codice Fiscale e ottieni l'appuntamento necessario per registrarti alla piattaforma di Sport e Salute e presentare la domanda.🔴

‼️ Altre domande molto frequenti ‼️

◽️ Cosa si intende per compenso previsto dal contratto?
Si intende il compenso totale previsto per tutta la durata del contratto. Laddove non sia possibile indicarlo, si fará riferimento al compenso orario o mensile previsto in contratto (es. digitando 20,00 per quello orario).

◾️ Non sono tesserato, posso presentare domanda?
Si, sarà sufficiente - al momento della compilazione del relativo campo nella scheda dati- selezionare il campo "non tesserato".

◻️ Ho selezionato il campo in cui ho dichiarato di essere tesserato, quale numero di tessera devo mettere, quello mio o quello della ASD?
Il tuo.
Se avessi sbagliato, e non fossi tesserato, puoi sempre selezionare il campo "non tesserato".

◾️L'indennitá é cumulabile con la NASPI?
No, essendo l’indennità NASpI sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

 

06.04.2020

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.

Tutte le informazioni relative ai requisiti, ai beneficiari e alla procedura per inoltrare la domanda sono disponibili nel sito di Sport e Salute al seguente link: https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html

Il decreto

Forumpiscine: Antonello Panza, Roberto Bresci, Guido Martinelli - moderatore Marco Sublini
Primi commenti ad decreto del Mef realtivo alle indennità per i collaboratori sportivi

Circolare Federnuoto informativa decreto attuativo indennità collaboratori

Avvisi Sport e Salute 07.04.2020 !! !! !!

◾️Il numero di telefono cui mandare l'SMS con il codice fiscale per richiedere l'appuntamento per accedere alla piattaforma verrà pubblicato sul sito istituzionale (www.sportesalute.eu) poco prima delle ore 14.00

◾️resta fermo che il numero sarà attivo dalle ore 14.00

🔺con il codice fiscale, puoi presentare una sola domanda
🔺se sei titolare di più di un rapporto di collaborazione, puoi presentare la domanda con riferimento ad un solo contratto: premurati di accertare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del Coni
🔺per verificare l'iscrizione al Registro del Coni dell'associazione o società sportiva dilettantistica e per conoscere il codice fiscale dell'associazione o società sportiva puoi consultare il Registro presente sul sito del Coni
🔺possono presentare domanda solo i titolari dei rapporti di collaborazione con i soggetti previsti dalla norma di legge: Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Disciplina sportive Associate, associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro alla data del 17 marzo 2020
🔺è necessario caricare il contratto o la lettera d'incarico; in alternativa, è possibile produrre la quietanza di avvenuto pagamento del mese di febbraio 2020
🔺per quel che riguarda i compensi percepiti nel 2019:  la norma si riferisce ai compensi sportivi e in sede di compilazione della domanda l'ammontare sarà oggetto di un'autocertificazione

 

Avvisi di Sport e Salute -06.04.2020

Fino a domani all'indirizzo curaitalia@sportesalute.eu vi sarà un risponditore automatico.

Per domande su casi singoli, pertanto, vi preghiamo di attendere domani mattina.  

Per le principali domande di ordine generale, vi preghiamo di leggere *prima* con attenzione le FAQ (gran parte delle  domande si riferiscono a fattispecie già affrontate nella FAQ).

Di seguito alcune risposte alle prime domande che stanno arrivando sulla mail curaitalia@sportesalute.eu:

🔹il numero per mandare l'SMS sarà disponibile domani, verrà comunicato sul sito istituzionale

🔹dovrà essere un SMS non un messaggio Whatsapp o Signal o Telegram o etc.

🔹sarà possibile mandare l'SMS dalle ore 14 di domani martedì 7 aprile 2020

🔹la piattaforma per presentare la domanda sarà attiva domani dalle 14 sul sito di Sport e Salute

🔹la domanda non si presenta tramite un modulo o una mail, ma tramite la piattaforma attiva da domani

🔹non è necessario essere tesserati per accedere alla piattaforma e presentare la domanda

🔸le persone che nell'anno 2019 hanno percepito compensi sportivi superiori a 10.000 euro possono presentare domanda

🔸sarà necessario allegare la quietanza di pagamento del mese di febbraio 2020 solo in mancanza di copia contratto o lettera di incarico

🔸se non si ha contratto o lettera d'incarico, occorre necessariamente la quietanza di pagamento relativa al mese di febbraio 2020

🔸i compensi dell'anno 2019 si riferiscono ai compensi sportivi percepiti per tutte le collaborazioni sportive prestate nell'anno 2019 

🔸non si acquisisce alcuna priorità mandando una mail 

🔸per presentare la domanda non è necessariamente richiesta una PEC, è sufficiente una mail

 

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🔘 È stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

🔘 Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

🔘 Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:
🔸1. - non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
🔸2. - non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
🔸3. - non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
🔸4. - non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

Nuoto.com: Bonus 600 euro, pronto in decreto, peggio non si poteva

 

Sport e Salute - Collaboratori sportivi indennità art. 96 decreto Cura Italia

1.04.2020
Istituzione comitato esecutivo per gestire le indennità ai collaboratori sportivi

31.03.2020
Circolare FIN chiarimenti indennità collaboratori sportivi -art. 96 Decreto Cura Italia del 17.03.2020

 

È stato pubblicato questa mattina nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”).

Al fine di agevolare la lettura del Decreto “Cura Italia” a tutti gli operatori del sistema sportivo italiano, Sport e Salute ha realizzato una prima sintesi delle misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza COVID19 che possano essere di interesse per il mondo dello sport.

La sintesi delle misure

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